Presentando richiesta al datore di lavoro, il malato oncologico o, in alcuni casi, il familiare che lo assiste possono avere diritto ad usufruire di diversi tipi di congedo:
• congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure;
• congedo straordinario biennale retribuito;
• congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari.
Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure.
Si tratta di un congedo che consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportino frequenti assenze dal lavoro per sottoporsi a cicli di cure. È un periodo di congedo retribuito per cure mediche della durata massima di 30 giorni per anno da fruire anche in maniera frazionata (D. Lgs. 119/2011, art. 7). Questi giorni di congedo si aggiungono al periodo di comporto (il periodo di malattia durante il quale il lavoratore non può essere licenziato). A chi spetta? Al malato oncologico cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al 50% e che abbia necessità di effettuare delle cure mediche connesse alla propria invalidità.
Cosa deve fare per ottenerlo? È necessario presentare una domanda al datore di lavoro accompagnata dalla richiesta di un medico del Servizio Sanitario Nazionale (dipendente o convenzionato) dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’invalidità riconosciuta. Il lavoratore deve documentare di essersi sottoposto alle cure.
È un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni. A chi spetta? Al coniuge convivente del malato oncologico portatore di handicap grave. Solo a certe condizioni: ad altre persone di diverso grado di parentela col malato oncologico (genitori, figli conviventi, fratello o sorella). Per maggiori informazioni su questo argomento è consigliabile rivolgersi agli Enti preposti (INPS, Patronati, Associazioni di categoria) e/o, se presenti sul posto di lavoro, all’Ufficio Risorse Umane/Ufficio Personale.
Cosa deve fare per ottenerlo?
È necessario presentare una domanda al datore di lavoro che è tenuto a concedere il congedo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, a meno che non sia richiesta, da parte dei sanitari, la presenza della persona che presta assistenza.
Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari.
È un periodo di congedo non retribuito della durata massima di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. Il periodo può essere frazionato o continuativo. In tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può lavorare.
A chi spetta? Al lavoratore dipendente, sia pubblico che privato. Per ottenerlo, è necessario presentare una domanda al datore di lavoro documentando i gravi motivi familiari.
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