La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 30 marzo 2023, ha affermato che se la prestazione lavorativa è organizzata attraverso un software gestito dal committente che impartisce, continuamente, disposizioni al personale della cooperativa di logistica (riconoscimento vocale associato ad un barcode) con cui è stato sottoscritto un contratto di appalto, si è in presenza di una violazione dell’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003, e si realizza, pertanto, una intermediazione illecita di manodopera. Pertanto, anche la presenza sul luogo di lavoro di un dipendente della cooperativa che dia qualche mera indicazione non contraddice la illegittimità dell’appalto.
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