La Corte di Cassazione penale, con ordinanza n. 49464/2022, ha preso in esame quella che ha definito una situazione lavorativa di mobbing sessuale.
Nel caso di specie, un datore di lavoro titolare di un bar aveva alle proprie dipendenze n. 3 ragazze assunte come bariste/cameriere.
Durante i primi due gradi di giudizio era stato accertato che il datore di lavoro poneva in essere, nei confronti delle tre lavoratrici azioni volte a infastidire, provocare e molestare dette lavoratrici. Tali azioni si concretizzavano con battute salaci, baci sul collo, abbracci repentini, palpate, strusciamenti sul corpo delle ragazze e, laddove le ragazze si ritraevano e/o lo ostacolavano il datore di lavoro le minacciava di licenziamento.
Inoltre il datore di lavoro aveva dato ai cocktails in vendita nomi pornografici tali da mettere in estremo imbarazzo le ragazze, allorché dovevano prendere gli ordini dai clienti, nonché risultando esposte alle occasionali battute dei clienti.
La cassazione quindi, riteneva le azioni poste in essere dal datore di lavoro non solo come mobbing sessuale, ma anzi come vera e propria violenza sessuale lo riconosceva colpevole.
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