Come facciamo a sostenere che una retribuzione è contraria a quanto indicato dall’art. 36 Cost. Secondo cui la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa?
Allora, diciamo che le tabelle retributive allegate ai relativi CCNL godono della presunzione di rispettare l’articolo 36 Cost. Salvo la prova contraria.
A questo proposito il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza resa in data 21.07.2023 nel giudizio R.G. n. 6125/2020 ha analizzato proprio un caso di tale specie.
Qui un lavoratore dipendente di una azienda che applicava il CCNL Vigilanza privata – servizi fiduciari inquadrato con mansioni di portiere, all’esito del rapporto di lavoro, ricorreva al Giudice del lavoro per far accertare la violazione dell’articolo 36 Cost. relativamente alla sua retribuzione.
Il lavoratore, infatti, deduceva che l’importo orario della sua retribuzione ammontava a soli Euro 4,60 lordi e che, pertanto, la retribuzione mensile fosse in totale violazione dell’art. 36 Cost.
Inoltre, conformemente a quanto indicato dalla Cassazione, il lavoratore non si limitava ad eccepire la violazione del precetto Costituzionale relativamente all’importo della retribuzione ma, affinchè il Giudice potesse validamente constatare che la sua retribuzione oraria fosse troppo esigua, indicava altri tre CCNL e le relative tabelle retributive le quali indicavano per lo stesso inquadramento professionale (portiere) retribuzioni più alte del 30/40%.
Infatti, a fronte della sua retribuzione mensile di Euro 797,14 per 13 mensilità e annua pari a Euro 10.363,82, il CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati prevedeva una retribuzione lorda pari ad Euro 1.218,21 per 13 mensilità ovvero Euro 15.836,83 annui; il CCNL per i dipendenti del settore terziario prevedeva una retribuzione lorda pari ad Euro 1.407,94 per 14 mensilità ovvero Euro 19.711,30 annui; Infine il CCNL Multiservizi prevedeva una retribuzione mensile pari a Euro 1.183,50 per 14 mensilità ovvero Euro 16.569 annue.
Il lavoratore lamentava, inoltre, l’inadeguatezza della retribuzione prevista dal CCNL Vigilanza Privata – Servizi fiduciari applicato, in quanto inferiore anche rispetto a quella prevista da ulteriori contratti collettivi sottoscritti da altre organizzazioni sindacali di inferiore rappresentatività, quali il CCNL Servizi sottoscritto da ANPIT, UNICA, CIDEC, PMI ITALIA e CISAL terziario, ove per le mansioni di portiere era prevista una retribuzione tabellare mensile di Euro 920.
Pertanto il Giudice all’esito della disamina di questioni giurisprudenziali e valutando i CCNL indicati in comparazione accertava l’applicazione al caso di specie del CCNL per i dipendenti dei Proprietari di fabbricati che aveva retribuzioni superiori del 34,57% rispetto alla retribuzione applicata in base al CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari.
Avv. Roberto Amati
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