LA CASSAZIONE HA PRECISATO CHE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2015 ART. 8 SPECIFICA CHE NON PUÒ FARSI LUOGO AL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE NON ACCETTI LA MODIFICA UNILATERALE DELL’ORARIO DI LAVORO.
NELLA FATTISPECIE ESAMINATA UNA LAVORATRICE DIPENDENTE DI UNA UNIVERSITÀ SI ERA VISTA MODIFICARE L’ORARIO DI LAVORO DA PART TIME IN FULL TIME DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. LA STESSA NON AVEVA ACCETTATO IL NUOVO ORARIO E L’UNIVERSITÀ, PREVIA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, L’AVEVA LICENZIATA PER ASSENZA INGIUSTIFICATA.
CON LA SENTENZA N. 15999 DEL 18.05.2022 LA CASSAZIONE È INTERVENUTA IN UNA FATTISPECIE RELATIVA AD UNA LAVORATRICE LICENZIATA PERCHÉ NON AVEVA ACCONSENTITO ALLA MODIFICA UNILATERALE DELL’ORARIO DI LAVORO.
LA CASSAZIONE ALLORA, RITIENE CONFORMEMENTE AL DETTATO NORMATIVO CHE LA VARIAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO PUÒ AVVENIRE SOLO CON IL CONSENSO ESPLICITO (PER ISCRITTO) DEL LAVORATORE E CHE, SEGUENDO LA NORMATIVA EUROPEA IL DATORE DI LAVORO POTREBBE MODIFICARE UNILATERALMENTE L’ORARIO DEL LAVORATORE SOLO SE QUESTO AVVIENE IN SUO FAVORE.
LA CASSAZIONE QUINDI HA RITENUTO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO.
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Gent.mo Avv. Roberto Amati,
Sul contratto sottoscritto a tempo pieno ed indeterminato, risultano 39 ore settimanali con un orario giornaliero di 6:30, a tempo indeterminato…..;
perché il datore di lavoro limitandosi a dire per un vantaggio tecnico produttivo ovviamente da dimostrare ha convocato i sindacati portando l’orario giornaliero ad 8:30 per 4 gg ed il venerdì a 5 ore dove peraltro in atto non risulta alcuna differenza atteso che non corrisponde al vero poiché le fasi di lavoro negli uffici almeno dove lavoro io ed altrettanti miei colleghi non è cambiato nulla, sennò che ad allungare l’orario giornaliero d’ufficio ad 8:30 che non avrebbe potuto fare visto il contratto di ore 6:30 giornalieri oltre anche ai canonici giorni 5 di 8:00 ore.
Gradirei io e altra mia collega affidargli eventuale controversia sia per l’orario che ci vede tutti i giorni ininterrottamente uscire dalla mattina alle 17:30 con gravi disagi che si ripercuotono sulla salute e le energia psicofisiche impedendoci di una regolare normale vita senza alcuna relazione con la famiglia e vita privata aspettando l’agognato venerdì oltre a solo 2 buoni pasto riconosciuti invece di 4 per le sei ore superate da (lunedì a giovedì) 8:30 cosi come da ultima sentenza Cassazione del 31/07/2023 che ha sgombero ogni campo di incertezza.
Voglio mettermi in contatto con Lei.