Con la sentenza n. 15999 del 18.05.2022 la Cassazione è intervenuta in una fattispecie relativa ad una lavoratrice licenziata perché non aveva acconsentito alla modifica unilaterale dell’orario di lavoro.
La Cassazione ha precisato che il decreto legislativo n. 81/2015 art. 8 specifica che non può farsi luogo al licenziamento del lavoratore che non accetti la modifica unilaterale dell’orario di lavoro.
Nella fattispecie esaminata una lavoratrice dipendente di una università si era vista modificare l’orario di lavoro da part time in full time da parte del datore di lavoro. La stessa non aveva accettato il nuovo orario e l’università, previa contestazione disciplinare, l’aveva licenziata per assenza ingiustificata.
La Cassazione allora, ritiene conformemente al dettato normativo che la variazione dell’orario di lavoro può avvenire solo con il consenso esplicito (per iscritto) del lavoratore e che, seguendo la normativa Europea il datore di lavoro potrebbe modificare unilateralmente l’orario del lavoratore solo se questo avviene in suo favore.
La Cassazione quindi ha ritenuto illegittimo il licenziamento.
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